Responsabilità, assicurazione e attenzione alla guida
Assicurazione R.C.A. e risarcimento dei danni
Obbligo assicurativo, massimali, bonus malus, polizze facoltative, risarcimento diretto e fondo di garanzia.
L'obbligo assicurativo e che cosa succede quando manca
La legge rende obbligatoria l'assicurazione del veicolo a motore per la responsabilità civile verso i terzi. L'obbligo riguarda la circolazione su strade ad uso pubblico e la responsabilità che grava sia sul conducente sia sul proprietario. Per questo l'affermazione secondo cui la polizza coprirebbe «solo la responsabilità del conducente, ma non quella del proprietario» è falsa: la copertura segue il veicolo, non la persona al volante. Per lo stesso motivo è falso che la R.C.A. valga «purché guidato dal proprietario»: i rischi della circolazione sono coperti anche se il veicolo non è condotto dal proprietario.
Da qui discende un divieto preciso: è vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa sulle strade pubbliche. La stessa regola vale per la sosta. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si incorre in una sanzione sia se si circola sia se si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche, e si può incorrere nella confisca del veicolo. Un veicolo con la polizza scaduta, insomma, non è "parcheggiato" in modo più innocente di uno in marcia.
Le domande costruiscono le risposte sbagliate aggiungendo una scappatoia, e ognuna va respinta perché l'obbligo non ammette eccezioni. Non è vero che si può lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche, né che si può continuare a usarlo solo per brevi tragitti, né che lo si può usare solo sul territorio italiano. Non basta nemmeno essere disposti a pagare personalmente gli eventuali danni: l'obbligo esiste proprio perché il danneggiato non dipenda dalla solvibilità di chi ha causato il sinistro.
C'è anche un'esca sul versante tecnico: è falso che, con la polizza scaduta, il veicolo debba essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione. Il collaudo è un controllo periodico sull'efficienza del mezzo e non dipende dalla copertura assicurativa; per tornare in strada in regola basta stipulare una nuova polizza.
Che cosa copre la R.C.A. e che cosa no
L'assicurazione obbligatoria copre i danni causati a terzi, e per terzi si intendono sia le persone sia le cose. È quindi falso che copra «solo i danni arrecati alle persone» e che per i danni alle cose serva un altro contratto: i danni alle persone (lesioni) e alle cose (veicoli, proprietà) rientrano entrambi nella garanzia obbligatoria. La copertura vale per i danni subiti da persone e/o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico, non soltanto sulla carreggiata.
Tra i terzi rientrano anche i trasportati: la R.C.A. copre i danni subiti dai terzi trasportati se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone. Il confronto con la domanda sui taxi è istruttivo: dire che l'assicurazione copre i danni subiti «solo» da terzi trasportati sui taxi è falso, perché l'affermazione restringe a una categoria ciò che vale per tutti i terzi.
La copertura è territorialmente ampia: la R.C.A. è valida anche per gli incidenti avvenuti nei Paesi dell'Unione Europea. Ciò che invece resta fuori dalla polizza è tutto ciò che non è danno a terzi: le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada restano a carico del responsabile, e la responsabilità penale non si compra con il premio. Chi paga di più non acquista un'attenuazione della responsabilità penale, che dipende dalle violazioni commesse e non dal contratto (la distinzione tra i tre tipi di responsabilità è trattata nell'articolo dedicato).
Ancora sul contenuto: la copertura in denaro arriva soltanto fino al massimale stabilito dalla polizza. Per questo l'affermazione che la R.C.A. copra «ogni danno causato, anche se superiore al massimale stabilito» è falsa; oltre quel limite resta responsabile chi ha causato il danno, per la differenza.
Massimale e premio: due cose diverse
I massimali della polizza R.C.A. sono gli importi massimi che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare in caso di incidente. Sono un tetto di copertura, non un prezzo. La confusione tra massimale e premio è la fonte di quasi tutte le domande sbagliate: il premio è ciò che il cliente paga, il massimale è ciò che l'assicuratore può dover pagare.
Ne discende che è falso che i massimali siano «le somme di denaro che l'impresa assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente»: quella è la definizione del premio. È falso anche che vengano restituiti al cliente alla fine dell'anno se non si causano incidenti: non sono somme versate dal cliente, e alla scadenza non esiste alcun rimborso automatico per assenza di sinistri.
La cifra minima dei massimali viene stabilita dalla legge, e il cliente può aumentarla a propria scelta pagando una maggiore somma di denaro, cioè un premio più alto. Non è invece vero che i massimali aumentino ogni anno da soli: restano quelli scelti nel contratto finché il cliente non decide di modificarli. Se il danno supera il massimale, la parte eccedente è a carico del responsabile.
Alla firma del contratto e ai rinnovi, l'impresa assicuratrice ha obblighi documentali precisi. Dopo la firma deve rilasciare il certificato di assicurazione, e in occasione del pagamento del premio annuale lo rilascia di nuovo; ogni anno consegna anche l'attestato di rischio. Le altre cose che le domande le attribuiscono sono inventate: non deve consegnare un elenco delle autocarrozzerie convenzionate, né un libretto di pronto soccorso, né un manuale su come evitare incidenti.
Bonus malus e polizze facoltative
La formula «bonus malus» comporta una variazione annuale del premio in base al numero di incidenti causati: il premio diminuisce se non ci sono sinistri, aumenta se si è responsabili di incidenti. Si tratta di una clausola del contratto definita dall'assicuratore in base al profilo di rischio del conducente e al suo storico sinistri, non di una decisione giudiziaria: è quindi falso che venga stabilita dal giudice.
Le altre risposte sbagliate sul bonus malus sfruttano tre equivoci. Non viene annullato automaticamente se si provocano più di due incidenti: cambia la classe di merito e quindi il premio, ma non esiste una soglia che cancelli il contratto. Non si applica, al contrario di quanto suggerisce una domanda, ai soli autoveicoli: è falso che non riguardi i motocicli. E non ha nulla a che vedere con il massimale, che non si muove con i sinistri.
Accanto alla R.C.A. esistono polizze che il proprietario stipula solo se vuole: quelle contro furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio veicolo (polizza kasko) non sono obbligatorie. La R.C.A. protegge gli altri dai danni che si causano; queste polizze proteggono il proprio veicolo.
Le regole delle polizze facoltative sono altrettanto precise. Il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco: non c'è arricchimento. Per questo non garantiscono alcuna rendita vitalizia al proprietario. Le polizze contro l'incendio coprono gli incendi accidentali (casuali) e non quelli intenzionali: è quindi falsa l'affermazione capovolta, secondo cui coprirebbero solo quelli dolosi. Per stipularle non occorre che il veicolo sia dotato di antifurto, né di staccabatteria automatico. Se il veicolo viene rubato in uno Stato estero, per attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello Stato italiano.
Risarcimento diretto e fondo di garanzia per le vittime della strada
Il risarcimento diretto consente al danneggiato di rivolgersi alla propria assicurazione invece che a quella della controparte. Si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente. Non è invece applicabile se vi sono più di due veicoli coinvolti: la procedura è pensata per lo scontro a due.
Le domande giocano sulle esclusioni inventate. Non è vero che il risarcimento diretto sia escluso se nel sinistro è coinvolto un motociclo: il tipo di veicolo non è ciò che fa scattare l'esclusione, il numero dei veicoli sì. Non è vero nemmeno che la richiesta debba essere obbligatoriamente corredata di fotografie: le foto sono utili per documentare il danno, ma bastano la denuncia del sinistro e la descrizione dei danni.
Quando manca un'assicurazione a cui rivolgersi interviene il fondo di garanzia per le vittime della strada. Prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati e da veicoli non coperti da assicurazione. È un meccanismo di tutela collettiva istituito per legge, e non una convenzione facoltativa.
Anche qui le risposte sbagliate vanno riconosciute per ciò che il fondo non è. Non garantisce un vitalizio al conducente infortunato: risarcisce i danni nei casi previsti, non assicura una rendita. Non è un premio per chi non ha provocato incidenti: quello è il bonus del bonus malus. E non risarcisce i danni arrecati dai conducenti minorenni in quanto tali: l'età non è il criterio, contano l'assenza di identificazione o di copertura del veicolo responsabile.
Il certificato di assicurazione a bordo e nei rapporti con gli agenti
Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo. Fa parte dei documenti che un autoveicolo deve avere per poter circolare, insieme alle targhe e alla carta di circolazione, e va esibito a richiesta degli agenti da chi guida autoveicoli o motocicli. Non basta averlo in casa o sapere di essere assicurati.
Dopo un incidente, chi è coinvolto deve fornire alle persone danneggiate le proprie generalità e gli estremi della patente, della targa e dell'assicurazione del veicolo. È il dato che permette al danneggiato di rivolgersi alla compagnia giusta, per il risarcimento diretto o per la richiesta ordinaria.
Vanno distinti questi obblighi da requisiti che non c'entrano con l'assicurazione. Non è vietato circolare perché la carta di circolazione è intestata a persona diversa dal conducente: è consentito guidare un veicolo intestato ad altri, purché il conducente abbia la patente idonea e il veicolo sia assicurato. Non è vietato circolare nemmeno senza avere con sé il certificato di proprietà o la ricevuta del pagamento della tassa di possesso. Il divieto scatta quando manca la copertura della responsabilità civile, non quando manca uno qualsiasi dei documenti.
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